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Ordinanza — n. 25622/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25622/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO LUIGI nato a RACALE il 01/09/1956 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Orlando, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che l'intervenuto fallimento della società, di cui era il legale rappresentante, non lo esonerava dal presentare la dichiarazione I.v.a. per l'anno d'imposta precedente, e ciò in quanto, per un verso, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635); per altro verso, in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, compreso quello nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351): principi espressamente richiamati dalla sentenza impugnata e con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: per l'anno d'imposta precedente, e ciò in quanto, per un verso, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635); per altro verso, in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, compreso quello nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351): principi espressamente richiamati dalla sentenza impugnata e con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva omissione del contribuente omissione della contabilità arretrati d'imposta assoggettamento all'IVA dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
249351): principi espressamente richiamati dalla sentenza impugnata e con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO LUIGI nato a RACALE il 01/09/1956 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Orlando, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che l'intervenuto fallimento della società, di cui era il legale rappresentante, non lo esonerava dal presentare la dichiarazione I.v.a. per l'anno d'imposta precedente, e ciò in quanto, per un verso, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635); per altro verso, in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, compreso quello nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351): principi espressamente richiamati dalla sentenza impugnata e con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggi