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Ordinanza — n. 25621/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed because the appointed defense lawyer was not registered on the special Cassationists' roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Viviana Curlante and Francesco Scarci inadmissible because their appointed defense lawyer was not registered on the special roll of Cassationists. The court noted that no fault existed in determining this cause of inadmissibility, thus avoiding a penalty for the lack of a lawyer. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 10, D.Lgs. 155/2002: Appeals are inadmissible if the defense lawyer is not registered on the special roll of Cassationists, and the appellants bear the costs and a fine for the procedural failure.

Parole chiave

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special roll of Cassationists inadmissible criminal appeal unqualified defense lawyer procedural costs and fine Art. 616 c.p.p.

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Mino Cavallo del foro di Taranto, sono inammissibili perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 10, D.Lgs. 155/2002
art. 616 cod. proc. pen
Mino Cavallo del foro di Taranto, sono inammissibili perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURLANTE VIVIANA nato a TARANTO il 26/01/1983 SCARCI FRANCESCO nato a TARANTO il 02/04/1985 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO/dato avviso alle partq udita la relazione svo ta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; • Rilevato che i ricorsi di Viviana Curlante e di Francesco Scaroci, propostay con il medesimo atto per il ministero del comune difensore di fiducia, avv. Mino Cavallo del foro di Taranto, sono inammissibili perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Il. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.