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Ordinanza — n. 25620/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25620/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRUDENTE MARICKA ELISABETTA nato a VICO EQUENSE il 30/06/1978 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Elisabetta Maricka Prudente — che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. - è inammissibile, avendo la Corte di merito non solo escluso la presenza di elementi valorizzabili per una mitigazione della pena, diversi dal mero stato di incensuratezza, che, di per sé solo, per espressa previsione di legge non è elemento sufficiente - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) -, ma ha individuato, quale elemento ostativo, l'elevata entità dell'imposta evasa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 62 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Parole chiave

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alleggerimento della pena riduzione della multa remissione della pena pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena diminuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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art. 62 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
281590) -, ma ha individuato, quale elemento ostativo, l'elevata entità dell'imposta evasa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRUDENTE MARICKA ELISABETTA nato a VICO EQUENSE il 30/06/1978 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Elisabetta Maricka Prudente — che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. - è inammissibile, avendo la Corte di merito non solo escluso la presenza di elementi valorizzabili per una mitigazione della pena, diversi dal mero stato di incensuratezza, che, di per sé solo, per espressa previsione di legge non è elemento sufficiente - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) -, ma ha individuato, quale elemento ostativo, l'elevata entità dell'imposta evasa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.