Cassation court dismisses appeal on tax offense due to particular triviality of the act exceeding the threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Antonio Garà's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the tax offense lacked the requisite particular triviality. Garà argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court rejected this because the disputed credit amount was double the statutory threshold. Consequently, the court affirmed the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cause of exclusion of punishability for particular triviality of the act applies only when the concrete facts, considering conduct, damage, and culpability, exhibit minimum offensiveness, meaning the amount involved must be very close to the punishability threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARA' ANTONIO nato a CESANO MADERNO il 25/06/1967 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Antonio Garà, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'entità dei crediti, pari al doppio della soglia stabilita, portati indebitamente in compensazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di reati tributari che prevedono una soglia di punibilità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferen1:i alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.