Ordinanza — n. 25614/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPE MARIA GRAZIA nato a LAVAGNA il 08/03/1951 avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Maria Grazia Chiappe - che deduce il travisamento dei fatti - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare un vizio della motivazione che emerge dal testo della sentenza impugnata, attacca profili ricostruttivi del fatto, il che esula dai motivi tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che il secondo e il terzo motivo, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento punitivo, sono inammissibili, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità - il tribunale, per un verso, ha fissato la pena base, individuata nella pena pecuniaria, tenendo conto della reiterazione nel tempo delle condotte illecite e, per altro verso, ha escluso i presupposti per concedere il benefici di legge, compresa l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che l'attività illecita è stata ritenuta non occasionale ed essendo proseguita anche dopo il sopralluogo effettuato dagli operanti, né l'imputata si è mai attivata per sanare la carenza autorizzativa, e tenendo conto dei precedenti penali, anche specifici in materia ambientale; rilevato che il quarto motivo, che invoca la revoca della confisca, è inammissibile per carenza di interesse, posto i beni sono di proprietà della società, di cui l'imputata è legale rappresentante; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25614/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen.; considerato che il secondo e il terzo motivo, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento punitivo, sono inammissibili, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità - il tribunale, per un verso, ha fissato la pena base, individuata nella pena pecuniaria, tenendo conto della reiterazione nel tempo delle condotte illecite e, per altro verso, ha escluso i presupposti per concedere il benefici di legge, compresa l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che l'attività illecita è stata ritenuta non occasionale ed essendo proseguita anche dopo il sopralluogo effettuato dagli operanti, né l'imputata si è mai attivata per sanare la carenza autorizzativa, e tenendo conto dei precedenti penali, anche specifici in materia ambientale; rilevato che il quarto motivo, che invoca la revoca della confisca, è inammissibile per carenza di interesse, posto i beni sono di proprietà della società, di cui l'imputata è legale rappresentante; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPE MARIA GRAZIA nato a LAVAGNA il 08/03/1951 avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Maria Grazia Chiappe - che deduce il travisamento dei fatti - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare un vizio della motivazione che emerge dal testo della sentenza impugnata, attacca profili ricostruttivi del fatto, il che esula dai motivi tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che il secondo e il terzo motivo, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento punitivo, sono inammissibili, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità - il tribunale, per un verso, ha fissato la pena base, individuata nella pena pecuniaria, tenendo conto della reiterazione nel tempo delle condotte illecite e, per altro verso, ha escluso i presupposti per concedere il benefici di legge, compresa l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che l'attività illecita è stata ritenuta non occasionale ed essendo proseguita anche dopo il sopralluogo effettuato dagli operanti, né l'imputata si è mai attivata per sanare la carenza autorizzativa, e tenendo conto dei precedenti penali, anche specifici in materia ambientale; rilevato che il quarto motivo, che invoca la revoca della confisca, è inammissibile per carenza di interesse, posto i beni sono di proprietà della società, di cui l'imputata è legale rappresentante; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2