Ordinanza — n. 25613/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIANI AVIO nato a SEFRO il 21/09/1949 avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di SAVONArdato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione, essendo stata inflitta dal Tribunale di Savona la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di Avio Valeriani per il ministero del difensore di fiducia, avv. Marco Gallea del foro di Savona, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura„ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25613/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIANI AVIO nato a SEFRO il 21/09/1949 avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di SAVONArdato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione, essendo stata inflitta dal Tribunale di Savona la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di Avio Valeriani per il ministero del difensore di fiducia, avv. Marco Gallea del foro di Savona, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura„ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.