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Ordinanza — n. 25612/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25612/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAONE SALVATORE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 15/02/1956 FARAONE GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 27/09/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAndato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi di Giuseppe Faraone e di Salvatore Faraone, che deducono il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 /51)~10 cod. proc. pen.,/éinammissibild in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Regesto Legislator

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artt. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25612/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura del capo A) di imputazione, relativo alla detenzione di 29 kg. lordi di marijuana e, quanto all'aggravante dell'essere il fatto commesso con armi, essendo stata contestata, al capo 2), la detenzione di una pistola clandestina, rinvenuta nel medesimo luogo ove era custodita la sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi infrazioni riguardanti la canapa possesso illecito di stupefacenti cause penali consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
lordi di marijuana e, quanto all'aggravante dell'essere il fatto commesso con armi, essendo stata contestata, al capo 2), la detenzione di una pistola clandestina, rinvenuta nel medesimo luogo ove era custodita la sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAONE SALVATORE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 15/02/1956 FARAONE GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 27/09/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAndato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi di Giuseppe Faraone e di Salvatore Faraone, che deducono il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 /51)~10 cod. proc. pen.,/éinammissibild in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura del capo A) di imputazione, relativo alla detenzione di 29 kg. lordi di marijuana e, quanto all'aggravante dell'essere il fatto commesso con armi, essendo stata contestata, al capo 2), la detenzione di una pistola clandestina, rinvenuta nel medesimo luogo ove era custodita la sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura„ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2L, /g2.02.c, Così deciso in Roma il 15/