Ordinanza — n. 25611/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHN BLESSED TINTO CUI 057AQJO nato il 03/01/1996 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da John Blessed Tinto, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in questa sede di legittimità — che l'imputato fu visto cedere la dose di sostanza stupefacente direttamente dagli operanti, circostanza del resto confermata dall'acquirente, e c:onsiderando che detta dose era proveniente dalla scorta in precedenza collocata all'interno del parco, che si è accertato essere sostanza stupefacente del tipo marijuana; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25611/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHN BLESSED TINTO CUI 057AQJO nato il 03/01/1996 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da John Blessed Tinto, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in questa sede di legittimità — che l'imputato fu visto cedere la dose di sostanza stupefacente direttamente dagli operanti, circostanza del resto confermata dall'acquirente, e c:onsiderando che detta dose era proveniente dalla scorta in precedenza collocata all'interno del parco, che si è accertato essere sostanza stupefacente del tipo marijuana; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.