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Ordinanza — n. 25606/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of argumentative foundation under Article 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Donato's appeal inadmissible because it lacked any argumentative foundation supporting his requests. Donato alleged a violation of Article 133 of the Penal Code but failed to provide substantive reasoning for his claim. Consequently, the court ordered him to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it is devoid of any argumentative apparatus founded on the requests, rendering the violation of law claim unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation Article 616 c.p.p. Article 133 c.p. procedural costs criminal appeal failing to argue responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen., è inammissibile perché privo di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., è inammissibile perché privo di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1989 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Luigi Donato, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché privo di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.