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Ordinanza — n. 25605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant waived appeal via special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible after the defendant's lawyer formally withdrew the challenge. The appellant had initially argued for a violation of law regarding criminal responsibility, but subsequently submitted a special power of attorney to abandon the proceedings. The court ruled that such a formal, irrevocable waiver triggers the inapplicability of the appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A formal, irrevocable and receivable declaration of waiver by the party or their specially empowered counsel renders the appeal inadmissible upon its arrival at the court registry.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal special power of attorney inadmissible appeal irrevocable waiver Code of Criminal Procedure gravi addebiti penali luogo del reato responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERKA3 ARTAN nato il 19/11/1971 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 16 febbraio 2022, ha ridotto la pena inflitta a Merkaj Artan nella misura di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 136, commi 1, 2 lett.

c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ncorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Successivamente è pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. ffill. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA, Il Prisidente