Ordinanza — n. 25599/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 febbraio 2022 con cui Halilovic Sabato era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25599/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n, 285 (capo A); 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla dedotta eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC SABATO nato a TORINO il 25/08/1989 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 febbraio 2022 con cui Halilovic Sabato era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett.
b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n, 285 (capo A); 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla dedotta eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il