Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible constitutional question regarding recidiva and mitigation. The court ruled the lower court correctly applied the statutory ban on mitigating circumstances prevailing over recidiva. The constitutional challenge was rejected as manifestly unfounded based on established case law. The appellant was condemned to pay procedural costs and a fine. The decision confirms the strict hierarchy between recidiva and general mitigation under Italian Penal Code. The ruling emphasizes that such statutory derogations do not violate constitutional principles of proportionality. The court upheld the territorial court's application of the law without error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Radulescu Crenguta was declared inadmissible because the constitutional question raised regarding the balance between mitigation and recidiva was not deducible at this stage. The appellant argued that the lower courts failed to recognize a mitigating circumstance as prevailing over recidiva, violating constitutional rights, while the state contended the statutory ban is clear and consistent with precedent. The court dismissed the appeal, ruling that the legislative prohibition against letting generic mitigation override recidiva is a valid derogation that does not create a manifest disproportion in sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: The statutory prohibition against allowing generic mitigating circumstances to prevail over recidiva is a valid legislative derogation that does not violate constitutional principles of proportionality or equality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU CRENGUTA nato il 22/03/1978 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca del 25 gennaio 2017 con cui Radulescu Crenguta era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 99, comma 4, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge penale, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., altresì sollevando questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 4 e 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui viene escluso il giudizio di prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la suddetta censura sia manifestamente infondata, per avere la Corte territoriale correttamente negato il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in virtù dell'espresso divieto di legge previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen., con affermazione applicativa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2 pog t in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere est