Ordinanza — n. 25580/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 15 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Castellese Gaetano, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, per essergli stata immotivatamente applicata una pena di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale previsto. Il difensore ha depositato, quindi, memoria con motivi aggiunti, con cui ha chiesto di dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25580/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La circostanza che il reato non si sia prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado rende, poi, inammissibile anche la censura dedotta dal ricorrente con i motivi aggiunti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLESE GAETANO nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 16 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 15 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Castellese Gaetano, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, per essergli stata immotivatamente applicata una pena di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale previsto. Il difensore ha depositato, quindi, memoria con motivi aggiunti, con cui ha chiesto di dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La circostanza che il reato non si sia prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado rende, poi, inammissibile anche la censura dedotta dal ricorrente con i motivi aggiunti.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensor