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Ordinanza — n. 25579/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds of complaint under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Hosni Mohsen's appeal against the Rome Court of Appeal inadmissible. Mohsen argued a lack of motivation regarding his criminal responsibility for tax evasion, but the court found his complaints generic and failing to specifically address the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Mohsen was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 624, 625 n. 6 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are generic and non-specific, failing to pinpoint the legal and factual errors in the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds of complaint lack of specific reasoning tax evasion crime procedural costs order confisca di beni pignoramento di crediti appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 6 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI MOHSEN nato il 26/05/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 ottobre 2014 con cui Hosni Mohsen era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali di riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell'imputato. I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr