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Ordinanza — n. 25574/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25574/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 luglio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato a Marku Silvano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione degli artt. 143 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata traduzione degli atti in una lingua a lui comprensibile; violazione di legge, per omessa motivazione delle ragioni di mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25574/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano ha applicato a Marku Silvano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione degli artt. 143 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata traduzione degli atti in una lingua a lui comprensibile; violazione di legge, per omessa motivazione delle ragioni di mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale mancata attuazione degli accordi illeciti procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia difficoltà linguistiche confisca sotto sanzione internazionale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ha applicato a Marku Silvano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per mancata traduzione degli atti in una lingua a lui comprensibile; violazione di legge, per omessa motivazione delle ragioni di mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU SILVANO nato il 04/08/2001 avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOi. dato avviso alle parti; (. udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato a Marku Silvano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione degli artt. 143 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata traduzione degli atti in una lingua a lui comprensibile; violazione di legge, per omessa motivazione delle ragioni di mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il P esidente