Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically engage with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the first and second-instance proceedings without engaging with the appellate court's specific reasoning. The appellant complained about the lack of aggravating circumstances and the weight of mitigating factors, but failed to provide a distinct, point-by-point critique of the lower court's legal and factual arguments. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring a substantive confrontation with the contested decision's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 e 69 cod. pen.; The cassation appeal must present a specific, argumentative critique of the contested decision's reasoning; appeals that merely repeat arguments rejected in lower instances without engaging with the specific motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO ANNA nato a PESCARA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 21 gennaio 2020, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., nel resto confermando la condanna di Celentano Anna alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 62 n. 4 e 69 cod. pen., in particolar modo lamentando la mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, nonché l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Le eccepite censure, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica ad analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consiglier