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Ordinanza — n. 25400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Giacalone Flora inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for receipt, arguing the subjective element of the crime was absent and the mitigating circumstance under Article 648 was not applied. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal without offering a specific, arguable critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique Article 360 c.p.p. procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa legittima causa illecita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 648, 4th paragraph of the Criminal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE FLORA nato a SILVANO PIETRA il 12/08/1944 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giacalone Flora, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata ove si fa riferimento, con corretti argomenti logici e giuridici, alla piena sussistenza del dolo richiesto dal reato oggetto di contestazione; tali doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativa, oltre che generica, è la doglianza relativa alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 quarto comma cod. pen. alla luce di quanto affermato dal giudice di merito con congrui e non illogici argomenti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consi