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Ordinanza — n. 25398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate witness credibility or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Antonioli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction regarding the debt's origin, but the court ruled that such tasks fall outside the scope of the appellate review. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the victim's statements and rejected the defense's request to challenge the conviction's legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the persuasiveness of evidence or reconstruct facts differently from the trial court, and the rules on witness credibility do not apply to the victim's statements which can alone found criminal liability.

Parole chiave

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inadmissibility appeal appellate review limits victim statement credibility factual reconstruction prohibition criminal procedure code responsabilità per colpa rimborso del debito colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONIOLI NICOLA nato a VIAREGGIO il 13/11/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Antonioli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo di imputazione, è formulato in termini non consentiti in questa sede; che, infatti, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni in fatto in ordine non soltanto alla complessiva attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ma, per altro verso, con rilievi su cui la difesa omette ogni considerazione, sulla inverosimiglianza della versione alternativa fornita dall'imputato in ordine alla causale del debito all'origine della richiesta di restituzione della somma e, pertanto, della qualificazione giuridica della condotta (cfr., in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,