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Ordinanza — n. 25397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE MHAOUER nato il 18/09/1999 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Amine Mhaouer, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai delitti ascritti all'odierno ricorrente - in particolare due rapine consumate, una rapina tentata e lesioni personali - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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pena minima azione civile commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale cause penali pena complementare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE MHAOUER nato il 18/09/1999 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amine Mhaouer, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai delitti ascritti all'odierno ricorrente - in particolare due rapine consumate, una rapina tentata e lesioni personali - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente