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Ordinanza — n. 25395/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ahlal Mohammed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize criminal continuity between the current case and a prior final judgment, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely repeated previous unsuccessful requests without providing the specific factual elements required to prove a continuous criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The burden lies on the interested party to indicate and allege specific elements proving the identity of the criminal design; mere repetition of prior requests without substantive argumentation renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity inadmissible appeal specific allegations criminal design identity Italian procedural law reiterazione di reati penali criminalità persistente procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHLAL MOHAMMED nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahlal Mohammed,nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio a suo carico e i fatti di cui alla sentenza 939 del 2020, divenuta irrevocabile, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle richieste già effettuate in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud. dep. 19/01/2018 Rv. 271768-01); considerato che il ricorrente nel giudizio di cognizione non ha proceduto neppure all'allegazione della sentenza alle conclusioni presentate dinanzi al giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres