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Ordinanza — n. 25394/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as groundless due to mere repetition of facts and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Baldini Ubaldo inadmissible because the sole ground merely reiterated the lower court's reasoning without providing new specific arguments. The appellant contested the denial of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found the argument generic and lacking a logical comparison with the detailed justification already given in the second-instance judgment. Consequently, the court upheld the original decision, emphasizing that sentencing discretion falls within the trial judge's authority when properly reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it merely reiterates the lower court's reasoning without specific new arguments, as sentencing discretion is exercised by the judge of merit based on established principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition mitigating circumstance sentencing discretion Italian Penal Code Cassazione ordinanza generic argumentation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Baldini Ubaldo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Baldini Ubaldo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in guanto meramente reiterativo, generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con l'ampia e logicamente articolata motivazione della sentenza impugnata, che ha ampiamente chiarito con percorso del tutto privo di aporie le ragioni poste a fondamento del diniego della attenuante invocata (pag. 8); osservato, inoltre, che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi