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Ordinanza — n. 25393/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal contesting trial court's reasoning on criminal liability for a specific offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Mirra's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's reasoning regarding criminal liability. Mirra argued the trial court's motivation was illogical and relied on an incorrect reading of procedural data, but the Supreme Court held that such arguments are legally prohibited. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning against external models.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning against external models, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability declaration procedural preclusion logical consistency review Court of Cassation powers appeal inadmissibility motivazione nel merito motivi di cassazione ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Mirra Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Mirra Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA GIUSEPPE nato a MONZA il 28/10/1984 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirra Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pp. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres