Italian Court dismisses appeal for generic denial of mitigating circumstances due to lack of specific factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Veronica Cardillo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not properly considered. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failed to compare arguments with the original reasoning, and acknowledged that judges only need to address decisive factors when denying such circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it is merely generic and reiterative without a real comparison to the lower court's reasoning, as the appellate court need not consider every favorable element if it references decisive ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO VERONICA nato a NAPOLI il 12/04/1987 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cardillo Veronica, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e reiterativo, in mancanza di reale confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente