Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Grappoli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding a declaration of responsibility for a crime, arguing illogicality in its assessment of evidence. The court rejected this, citing established preclusion rules that forbid the supreme court from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 cod.proc.pen.; The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings of the lower courts or testing the logical consistency of their reasoning, thereby rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAPPOLI BARBARA PAOLA CARLA nato a MILANO il 11/08/1969 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grappoli Barbara Paola Carla, nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per violazione del disposto di cui all'art. 649 cod.proc.pen. denunciando la illogicit:à della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di un differente giudizio di rilevanza degli elementi allegati, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pp. 3 e seguenti della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, escludendo la ricorrenza di un ne bis in idem in considerazione della data di accertamento e della permanenza della condotta di occupazione (Sez.2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01;
Sez. 2, n.27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis