Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique of lower court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Baldassarre Catanzaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Palermo without providing a specific, reasoned critique of the factual findings. Consequently, the appeal failed because it lacked the necessary argumentative depth required to challenge the lower court's explicit reconstruction of facts and the victim's testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's factual findings and reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO BALDASSARE nato a PALERMO il 05/03/1973 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Catanzaro Baldassarre, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce violazione di legge in relazione all'utilizzo dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, senza tener conto della esplicita ricostruzione dei fatti imputati e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa anche in dibattimento ( Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente