Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and improper scope regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Scrima's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance involving weapon use and challenged the sentence's excessiveness. The court rejected these claims because the first argument merely repeated points already dismissed on appeal without new argumentation, while the second argument exceeded the permissible scope of cassation review by infringing on the trial court's sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it lacks interest due to the non-computation of an aggravating circumstance in the balancing process, or if it challenges the sentencing discretion reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIMA LUIGI nato a RAVENNA il 22/08/1979 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scrima Luigi,nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa; osservato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso delle armi di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso, inoltre, come l'aggravante in questione non sia stata computata nel giudizio di bilanciamento, con conseguente carenza di interesse sul punto; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il