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Ordinanza — n. 25388/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Santucci Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated robbery and recidivism, but the court rejected these arguments as either repetitive of previous appeals or lacking a concrete factual basis. Consequently, the decision upholds the original judgment because the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism, and recidivism must be evaluated based on the offender's persistent criminal inclination rather than solely on the gravity of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation recidivism evaluation criminal inclination Cassa delle ammende riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTUCCI GIUSEPPE nato a CAVA DE TIRRENI il 07/05/1983 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Santucci Giuseppe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina aggravata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato in presenza di una adeguata e logica considerazione dei presupposti legittimanti; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il P