Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25387/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Comito Michele inadmissible due to a lack of specific correlation between the appeal's arguments and the reasoning of the appealed judgment. The appellant claimed procedural defects and a violation of law regarding mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and failed to link them to the specific facts of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the appealed decision and the arguments of the appeal; a generic complaint lacking this link constitutes a defect of specificity rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific correlation defect of specificity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural defect mitigating circumstances Court of Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO MICHELE nato a TORINO il 28/09/1981 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comito Michele, considerato che i due motivi di ricorso proposti - con i quali si lamenta rispettivamente vizio di motivazione in ordine al difetto di procedibilità dell'azione penale e violazione di legge quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, risultando quest'ultimo sorretto da corretti argomenti logici e giuridici (pag. 2).

Va, in proposito„ rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside