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Ordinanza — n. 25384/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal arguing recidivism aggravating circumstance is not admissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25384/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Filippo Masiello's appeal inadmissible because the sole ground contesting the recidivism aggravating circumstance is not permitted in final review proceedings. The appellant argued the lower court erred in applying recidivism principles, but the court found this argument manifestly unfounded under established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal against a judgment on recidivism is inadmissible if it solely contests the existence of the aggravating circumstance, as the merit judge must assess the concrete relationship between the current crime and prior convictions based on specific criteria rather than just gravity or time span.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance final review proceedings admissibility merit judge assessment criteria inadmissible appeal grounds criminal recidivism evaluation pericolo di reiterazione motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTELLO FILIPPO (CUI 03ROFJE) nato a CASSANO DELLE MURGE il 15/04/1971 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Masiello Filippo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul! arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale l'attore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden