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Ordinanza — n. 25381/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise continuance argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Calvanese Bruno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding evidence misinterpretation insufficient because it did not fundamentally disrupt the trial logic, while the second ground concerning the continuance institution was barred as it was not raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the specific legal objection required for admissibility was omitted from the proper procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within the prescribed time limits and include all necessary grounds; failure to raise specific objections at the appellate stage renders them inadmissible in the cassation proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility procedural time limits appellate grounds continuance institution cassation appeal prove irrilevanti documenti mancanti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVANESE BRUNO nato a NAPOLI il 06/07/1960 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Calvanese Bruno, nonché la memoria depositata dalla difesa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del ''devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza della documentazione indicata risolvendosi le censure proposte in una lettura alternativa non consentita in questa sede, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag.

5) complessivamente valutata; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il P