Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25380/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-argumented alternative reading of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Fiordilino Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 114 of the Penal Code, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected these claims as non-specific because they merely proposed an alternative reading of the facts without engaging with the appellate court's logical justification regarding the plurality of offenses and the defendant's explicit confession.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on arguments that amount to a non-allowed alternative reading of the merits, failing to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal alternative reading of facts lack of reasoned critique Article 114 Penal Code Court of Cassation procedure circostanze attenuanti pluralità di motivazioni caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso di Fiordilino Antonino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ricorrenza di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della mancata applicazione dell'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDILINO ANTONINO nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 04/04/1954 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fiordilino Antonino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ricorrenza di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono in una non consentita lettura alternativa del merito, rispetto alla logica ed argomentata decisione della Corte di appello che con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta disposizione proprio a causa della pluralità delle condotte accertate, dell'esplicito riconoscimento del ricorrente, della gravità delle condotte poste in essere; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.5 e segg.); atteso che ricorrente non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres