Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25379/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; complaint fails to argue against lower court's legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Foti Rocco inadmissible due to a lack of specificity in his legal arguments. The appellant claimed the lower court failed to establish all elements of the fraud crime, but the court found this complaint merely repetitive and failed to engage with the appellate court's correct logical and legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and argumentative; a complaint that merely reiterates the lower court's findings without providing a distinct critique of the legal reasoning is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal repetitive complaint fraud crime elements procedural costs pericolo di collusione con testimoni pericolo di tortura delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ROCCO nato a VIBO VALENTIA il 10/12/1982 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Foti Rocco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge per non essere stati accertati e integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è non solo del tutto reiterativo, ma anche privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuata e chiarita la portata della condotta illecita contestata (pag. 3 e 4); tale doglianza, pertanto, deve considerarsi non specifica e soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente