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Sentenza — n. 25378/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25378/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a MARSALA il 23/03/1969 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; J2A. NAALYA,Q, Letto il ricorso di Giacalone Giuseppe, con il quale ha impugnato'fdella Corte di appello di Palermo del 20/09/2023, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 646 cod. pen.). considerato che in data 17/05/2024 (presso il reparto della Guardia di Finanza di Marsala Milazzo Leonarda, nata a Marsala il 29/09/1950, e Trapani Francesca, nata a Modena il 18/07/1975 (dinnanzi alla Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Marsala) hanno dichiarato di rimettere la querela non intendendo procedere nei confronti di Giacaione Giuseppe nell'ambito del procedimento odierno, per l'imputazione allo stesso ascritta; atteso che l'odierno ricorrente ha formalmente accettato la remissione della querela in pari data ed ha dichiarato di avere interamente risarcito la persona offesa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela cori spese a carico del Giacolone.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25378/2024 — snpen · Corte di Cassazione: NAALYA,Q, Letto il ricorso di Giacalone Giuseppe, con il quale ha impugnato'fdella Corte di appello di Palermo del 20/09/2023, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 646 cod. pen.). considerato che in data 17/05/2024 (presso il reparto della Guardia di Finanza di Marsala Milazzo Leonarda, nata a Marsala il 29/09/1950, e Trapani Francesca, nata a Modena il 18/07/1975 (dinnanzi alla Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Marsala) hanno dichiarato di rimettere la querela non intendendo procedere nei confronti di Giacaione Giuseppe nell'ambito del procedimento odierno, per l'imputazione allo stesso ascritta; atteso che l'odierno ricorrente ha formalmente accettato la remissione della querela in pari data ed ha dichiarato di avere interamente risarcito la persona offesa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela cori spese a carico del Giacolone.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi indennizzo pecuniario ripetizione dell'indebito ristrettezza finanziaria imputazione dei pagamenti indebito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a MARSALA il 23/03/1969 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

J2A. NAALYA,Q, Letto il ricorso di Giacalone Giuseppe, con il quale ha impugnato'fdella Corte di appello di Palermo del 20/09/2023, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 646 cod. pen.). considerato che in data 17/05/2024 (presso il reparto della Guardia di Finanza di Marsala Milazzo Leonarda, nata a Marsala il 29/09/1950, e Trapani Francesca, nata a Modena il 18/07/1975 (dinnanzi alla Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Marsala) hanno dichiarato di rimettere la querela non intendendo procedere nei confronti di Giacaione Giuseppe nell'ambito del procedimento odierno, per l'imputazione allo stesso ascritta; atteso che l'odierno ricorrente ha formalmente accettato la remissione della querela in pari data ed ha dichiarato di avere interamente risarcito la persona offesa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela cori spese a carico del Giacolone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside