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Ordinanza — n. 25377/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are non-specific and merely repetitive of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pietrangelo Dino inadmissible due to a lack of specific argumentation. The court found that the appellant's claims merely repeated points already addressed and rejected by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected in the lower instance, failing to perform the typical function of a specific and reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific arguments repetitive claims lack of specificity court costs and fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'allontanamento revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen
ed alla sospensione condizionale della pena (atteso il richiamo alle caratteristiche della condotta ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETRANGELO DINO nato a BOLOGNA il 02/06/1978 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietrangelo Dino, nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo essere dunque considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, atteso che da una parte il motivo di ricorso si caratterizzava come generico già in sede di appello (non avendo il ricorrente contestato specificamente la nota della Questura dallo stesso richiamata quanto al profilo della irreperibilità), oltre che aspecifico anche in questa sede non avendo tenuto conto delle argomentazioni della Corte di appello che ha richiamato puntualmente la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (e in particolare certificazione AIRE dalla quale risultava la intervenuta cancellazione dal Comune di Campobasso perché residente all'estero in data 13/01/2021); considerato, inoltre, che le ulteriori doglianze contenute nel secondo e terzo motivo di ricorso si caratterizzano per evidente reiteratività, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, RV . 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) quanto alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cocl.pen. ed alla sospensione condizionale della pena (atteso il richiamo alle caratteristiche della condotta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. quanto al primo profilo e ai precedenti penali quanto al secondo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2