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Ordinanza — n. 25373/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual persuasion and requests a new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense arguments improperly requested a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction. The court held that such challenges to the persuasiveness of proof and the logic of the conviction exceed the scope of the cassation review, which is limited to legal errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the persuasiveness of evidence or reconstruct facts differently from the trial court, as such functions are exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reasonable doubt standard factual persuasion review scope of cassation review judicial merits function deposito di prodotti inquinanti responsabilità dell'amministratore dell'eredità responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARISANO RAFFAELE nato a AVELLINO il 05/02/1943 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Barisano; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, sono articolati in termini non consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr., Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno sia pur sinteticamente esplicitato le ragioni della conferma della decisione di prime cure, non mancando di prendere in esame la tesi difensiva diretta a riferire ad altri il deposito di materiali sul fondo che, al di là della formale intestazione, era nella indiscussa disponibilità del ricorrente (il quale aveva le chiavi del cancello come della baracca) rilevando che proprio tale circostanza finiva per attribuire al predetto anche la disponibilità di quei beni di pacifica origine delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

•

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de