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Ordinanza — n. 25370/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of notice for substitute short custodial penalties due to discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Onnis inadmissible, rejecting his claim that he was improperly notified regarding substitute short custodial penalties. The court held that the defense attorney's failure to request such penalties does not entitle the client to complain about the lack of statutory notice under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the judge's discretionary power to apply these penalties means the omission of the specific notice does not render the judgment null.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The failure to provide notice for substitute short custodial penalties does not cause nullity when the defense did not solicit the measure and the judge exercised discretionary power.

Parole chiave

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substitute short custodial penalties judicial discretionary power lack of statutory notice nullity of judgment defense solicitation requirement omissione di soccorso allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS ANTONIO nato a CAGLIARI il 09/12/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso nell'interesse di Antonio Onnis; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso avviso relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, è formulato in termini non consentiti in questa sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato essendo stato chiarito che il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e che il giudice del merito non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ma