Cassation appeal dismissed for lack of specificity; defense arguments based on factual reconstruction inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Franzon inadmissible due to a lack of specific legal qualification in the grounds of appeal. The defense argued against the conviction for extortion, relying on a factual reconstruction of the crime's dynamics that cannot be revisited in a jurisdictional review. The court ruled that such arguments are inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and upheld the lower court's distinction between aggravated fraud and extortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 56, 629, 640 c.p.: The grounds of appeal must meet specificity requirements; arguments based on the dynamic reconstruction of the concrete facts are inadmissible in the jurisdictional phase and do not permit a re-evaluation of the factual basis established by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZON ANDREA nato a MONTAGNANA il 05/07/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Franzon; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentito in questa sede in quanto le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente vagliando e disattendendo, con argomenti logici e giuridici del tutto lineari, le doglianze difensive dell'appello, tenuto conto del criterio discretivo tra il delitto in esame e la figura della truffa cd. "vessatoria" che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01;
Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574 01; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il