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Ordinanza — n. 25363/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as non-specific, citing lack of argument against lower court's denial of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Iannoni Mirko inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. The appellant challenged the denial of probation under Article 464quater of the Code of Criminal Procedure, but the court found his complaints merely apparent rather than substantiated. Consequently, the court ruled that the lower court correctly identified the denial based on the applicant's failure to formalize the request and a negative prognostic judgment, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 464quater cod. proc. pen.; An appeal lacking specific argumentation against the factual and legal grounds of the lower court's decision is deemed inadmissible for being non-specific.

Parole chiave

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probation denial non-specific appeal Article 464quater lack of argumentation Cassazione inadmissibility esame di cassazione ricorso di annullamento probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 464quater cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Iannoni Mirko, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova di cui all'art. 464quater cod.
art. 464quater cod. proc. pen
Letto il ricorso di Iannoni Mirko, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova di cui all'art. 464quater cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONI MIRKO nato a CECCANO il 15/03/1994 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iannoni Mirko, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova di cui all'art. 464quater cod. proc. pen., sono privi di specificità poiché non si confrontano con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuato il motivo del diniego del suddetto beneficio nella mancata attivazione del richiedente rispetto all'onere di formalizzazione della domanda oltre che nel negativo giudizio prognostico circa il rispetto di eventuali prescrizioni imposte con tale beneficio; tali doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente