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Ordinanza — n. 25362/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal characterization of evidence and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Zanetti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a 'misrepresentation of evidence' regarding self-defense and requested generic mitigating circumstances, but the court found the legal terms used were improper. The court ruled that the lower court correctly evaluated the facts and that generic mitigation requires specific factual elements not merely requested by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The charge of misrepresentation of evidence requires specific proof of non-evaluation or contradictory consideration, not mere disagreement with the judge's reasoning; generic mitigating circumstances cannot be granted as a discretionary concession without specific factual elements justifying special leniency.

Parole chiave

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misrepresentation of evidence self-defense exemption generic mitigating circumstances permanent crimes inadmissibility of appeal segno di dominio pubblico violazione delle norme edilizie principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Zanetti; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce il "travisamento" - per omissione - della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente di cui all'art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Zanetti; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce il "travisamento" - per omissione - della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli
Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci
pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI LUCA nato a ROMA il 20/02/1995 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Zanetti; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce il "travisamento" - per omissione - della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è formulato in termini non consentiti; il vizio di travisamento della prova è stato infatti evocato in termini impropri avendo la difesa lamentato non già il disconoscimento di un elemento fattuale acquisito ma la sua inadeguata e non condivisa considerazione ad opera del giudice di merito, laddove il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; nel caso di specie, la Corte d'appello non ha affatto ignorato il dato istruttorio ma, con argomentazione tipicamente di merito, non censurabile in questa sede, ne ha disatteso la valenza ai fini della invocata esimente dello stato di necessità; che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso la doglianza difensiva relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in merito alla quale è appena il caso di ricordare che questa Corte ha più volte sostenuto che, nei reati permanenti (quale indubbiamente è quello che ci occupa), è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione per l'appunto della perdurante compressione del bene giuridico quale effetto della persistente condotta delittuosa (cfr., Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); che, con riguardo al terzo motivo del ricorso, è opportuno ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;

Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 01;

Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme