Italian Court dismisses appeals on theft charges, ruling facts clearly established against defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sirio D'Urso and Said Meti Nicolae Velici inadmissible. The defendants argued that the lower court erred in interpreting the subjective element of the crime regarding a stolen scooter. The court rejected these claims, affirming that the facts of the theft were clearly established and the alternative reconstruction proposed by the defense was not permitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be admissible and based on valid grounds; courts reject appeals where the lower court's factual findings are supported by evidence and the appellant offers no legally permissible alternative reconstruction of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'URSO SIRIO nato a ROMA il 25/09/1996 VELICI SAID METI NICOLAE nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letti i ricorsi presentati, con un unico atto di imputazione a firma del medesimo e comune difensore di fiducia, nell'interesse sia di Sirio D'Urso che di Said Meti Nicolae Velici, considerato che entrambi i motivi del ricorso, con cui la difesa contesta l'errata lettura, da parte dei giudici del gravame di merito, del motivo di appello e la conseguente illogicità delle conclusioni cui la sentenza impugnata è pervenuta in punto di elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato e, comunque, articolato in termini non consentiti; al netto del denunziato errore di interpretazione del motivo di gravame, la Corte d'appello ha ribadito come fosse pacifico che i ricorrenti erano stati sorpresi nella disponibilità di uno scooter di certa provenienza furtiva dal quale avevano già asportato alcune parti tra cui, in particolare, la targa; per altro verso, ha motivato con puntuale riferimento agli elementi acquisiti, circa le ragioni per le quali il mezzo non poteva ritenersi res derelicta (cfr., pag. 5), ed in termini rispetto ai quali le censure difensive formulate in questa sede si risolvono nella non consentita allegazione di una diversa ed alternativa ricostruzione del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 mag