Ordinanza — n. 25359/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LODESERTO ANTONIO nato a ORIA il 18/07/1955 DE MICHELE MAURIZIO nato a ORIA il 09/05/1972 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LODESERTO ANTONIO nato a ORIA il 18/07/1955 DE MICHELE MAURIZIO nato a ORIA il 09/05/1972 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LODESERTO ANTONIO nato a ORIA il 18/07/1955 DE MICHELE MAURIZIO nato a ORIA il 09/05/1972 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Antonio Lode:serto e Maurizio De Michele; considerato con riguardo al ricorso del Lodeserto che l'unico motivo del ricorso del Lodeserto, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, d'altra parte, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare ii riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01;
Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o c:omunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); con riguardo al ricorso del De Michele, che l'unico motivo del ricorso del coimputato De Michele, in punto di qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. dovendosi prendere atto che, nella specie, i giudici del merito hanno puntualmente vagliato e disatteso, con argomentazioni specificamente riferite alle emergenze istruttorie, la doglianza difensiva proposta con l'atto di appello e meramente riprodotte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione) dove, peraltro, la difesa finisce con il contrapporre una ipotesi ricostruttiva rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende