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Ordinanza — n. 25358/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25358/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA MAURIZIO nato a SAVONA il 10/09/1964 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Viola; considerato che il ricorso è tardivo perché proposto in data 29.12.2023 laddove il termine, individuabile in base al combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., era ormai scaduto il giorno 1.12.2023 poiché la sentenza impugnata è stata resa in data 16.10.2023 e depositata in data 30.10.2023; ritenuto che, in ogni caso, l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa reitera la censura, già articolata con l'atto di appello, circa la tardività della querela sporta dalla persona offesa, è manifestamente infondato ma, prima ancora, ed a ben guardare, formulato in termini non consentiti in questa sede; che la Corte d'appello ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e socigettiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37584 del 5.7.2019, Di Lorenzo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25358/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 14660 dell'1.10.1999, Carniato) e, pertanto, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; che, in ogni caso, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, per tutte, Sez.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro prove tardive violazione del principio di celerità carenza di urgenza notifica tardiva dei difetti motivazione tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA MAURIZIO nato a SAVONA il 10/09/1964 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Viola; considerato che il ricorso è tardivo perché proposto in data 29.12.2023 laddove il termine, individuabile in base al combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., era ormai scaduto il giorno 1.12.2023 poiché la sentenza impugnata è stata resa in data 16.10.2023 e depositata in data 30.10.2023; ritenuto che, in ogni caso, l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa reitera la censura, già articolata con l'atto di appello, circa la tardività della querela sporta dalla persona offesa, è manifestamente infondato ma, prima ancora, ed a ben guardare, formulato in termini non consentiti in questa sede; che la Corte d'appello ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e socigettiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37584 del 5.7.2019, Di Lorenzo;

Sez. 5, n. 14660 dell'1.10.1999, Carniato) e, pertanto, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; che, in ogni caso, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, per tutte, Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 16/03(2018, Zucchi, Rv. 272169 — 01); che nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto che la piena e compiuta consapevolezza del reato ascritto al ricorrente risalisse alla verifica effettuata sulla targhetta identificativa del motore laddove la difesa finisce, in realtà, per contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione difensiva, in termini evidentemente non consentiti in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso