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Ordinanza — n. 25357/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Mendoza Bravo Bravo inadmissible, ruling that the lower court correctly exercised its discretion in denying generic mitigating circumstances. The appellant argued for a discretionary grant of leniency, but the court clarified that such circumstances require specific factual justification rather than mere benevolence. Consequently, the court held that the first-instance judgment sufficiently motivated the denial by referencing the absence of positive elements in the record.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Generic mitigating circumstances cannot be granted as a discretionary favor but must be based on specific factual situations warranting special leniency, and the denial is properly motivated by the lack of supporting evidence in the case file.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary sentencing penal code article 133 inadmissible appeal special leniency judicial discretion motivation of denial attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
4 della sentenza impugnata); che, d'altra parte, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
4 della sentenza impugnata); che, d'altra parte, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci
pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOZA BRAVO MARJORIE ANDREA (CUI 02U8GUG) nato il 23/11/1982 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Merjorie Andrea Mendoza Bravo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si ,:ontesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, d'altra parte, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;

Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivf su cui fondare riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01;

Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rillevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 03;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis