Ordinanza — n. 25355/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLA GIANLUCA nato a ROMA il 01/04/1967 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Saiella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, c:on il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato e, comunque, articolato in termini non consentiti in questa sede; che, invero, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali la versione difensiva resa dall'imputato non potesse ritenersi attendibile formulando, sul punto, un apprezzamento tipicamente di merito rispetto al quale non è consentito articolare censure sotto il profilo del vizio di motivazione che non appare né contraddittoria né manifestamente illogica; che, invero, la difesa finisce per sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione d& fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio in assenza, peraltro, di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., è precluso per non aver formato oggetto di censura in appello non potendo, pertanto, essere devoluto in questa sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod, proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25355/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis, quarto comma, cod. pen., è precluso per non aver formato oggetto di censura in appello non potendo, pertanto, essere devoluto in questa sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod, proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLA GIANLUCA nato a ROMA il 01/04/1967 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Saiella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, c:on il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato e, comunque, articolato in termini non consentiti in questa sede; che, invero, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali la versione difensiva resa dall'imputato non potesse ritenersi attendibile formulando, sul punto, un apprezzamento tipicamente di merito rispetto al quale non è consentito articolare censure sotto il profilo del vizio di motivazione che non appare né contraddittoria né manifestamente illogica; che, invero, la difesa finisce per sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione d& fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio in assenza, peraltro, di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., è precluso per non aver formato oggetto di censura in appello non potendo, pertanto, essere devoluto in questa sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod, proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il