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Ordinanza — n. 25354/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25354/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDOLI GABRIELE nato a BOLOGNA il 29/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Brandoli Gabriele, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta circostanza attenuante non configurandosi i necessari elementi di "tenuità"; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25354/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.4 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta circostanza attenuante non configurandosi i necessari elementi di "tenuità"; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione esame di cassazione grave limitazione del diritto costituzionale caso di rigore censure tardive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDOLI GABRIELE nato a BOLOGNA il 29/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brandoli Gabriele, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta circostanza attenuante non configurandosi i necessari elementi di "tenuità"; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente