Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances, arguing the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims because the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and was manifestly unfounded, noting that the appellate court had adequately addressed the defense's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the specificity required by law and is manifestly unfounded, particularly when the lower court has sufficiently motivated its decision on contested circumstances without arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARA DANILO GRAZIANO nato a SASSARI il 08/05/1985 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Danilo Graziano Fara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è comunque manifestamente infondato; che, infatti, la Corte d'appello non ha affatto trascurato la doglianza difensiva concernente la applicazione della recidiva, avendo motivando sul punto e rigettando la richiesta difensiva con argomentazioni su cui il ricorso è totalmente silente; che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2