Italian Court dismisses appeals against robbery sentencing, upholding generic mitigating factors and attempted robbery classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Manuel Memed and Persejo Emrula inadmissible, ordering them to pay court costs. Memed's appeal challenged the denial of a specific mitigating circumstance, while Emrula argued for a different factual reconstruction regarding attempted robbery. The court rejected both, noting that sentencing comparisons require logical reasoning rather than arbitrary choices and that the 'attempted robbery' classification remains valid when violence is used to secure impunity after failed theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Sentencing comparisons are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for differing weightings of mitigating factors, and attempted robbery is established when violence is employed to ensure impunity following failed theft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEMED MANUEL nato il 15/06/2001 EMRULA PERSEJO nato a FOLIGNO il 27/11/1995 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Manuel Memed e di Persejo Emrula, rilevato Quanto al ricorso del Memed che l'unico motivo è articolato in punto di trattamento sanzionatorio ed è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e dell'impossibilità di modificare, in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, il giudizio operato dal primo giudice ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; che, d'altra parte, la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01) essendo inoltre pacifico che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub;
Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 dell'i, 13.1.1994, Palrnisano); Quanto al ricorso di Emrula, che il primo motivo del ricorso postula una ricostruzione fattuale difforme rispetto a quella restituita dalle due sentenze di merito e che ha consentito di applicare il principio affermato dalle SS.UU. "Reina" che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01); che, in ordine al secondo motivo, valgono le considerazioni spese con riguardo all'omologa censura articolata nell'interesse del coimputato, rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci