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Ordinanza — n. 25349/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific legal qualification grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's complaint regarding the qualification of crimes was deemed generic and failed to correlate with the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, affirming that appellate review is limited to legal errors rather than factual reassessments.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal must be specific in its legal qualification; generic complaints soliciting a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction are inadmissible as they fall outside the scope of the legality review.

Parole chiave

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lack of specificity legal qualification grounds appellate review limits evidence re-evaluation inadmissible appeal controversia di lavoro molestie sul luogo di lavoro sciopero della fame

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lehito David Gapea; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei reati, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lehito David Gapea; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei reati, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà
Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio
Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAPEA LENITO DAVID (CUI 04U0AK6) nato a LECCO il 11/05/1999 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lehito David Gapea; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei reati, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e, comunque, articolato con censure non consentite in questa sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le argomentazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, d'altra parte, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (cfr., in particolare, pag. 2 della motivazione) essendo, in ogni caso, appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà;

Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos