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Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA MARGHERITA nato a ORUNE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto l'atto di appello proposto nell'interesse di Margherita Calia contro la sentenza resa dal GdP di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione delle prestazioni d'invalidità esame nel merito cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA MARGHERITA nato a ORUNE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto l'atto di appello proposto nell'interesse di Margherita Calia contro la sentenza resa dal GdP di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 20