Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA MARGHERITA nato a ORUNE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto l'atto di appello proposto nell'interesse di Margherita Calia contro la sentenza resa dal GdP di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA MARGHERITA nato a ORUNE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto l'atto di appello proposto nell'interesse di Margherita Calia contro la sentenza resa dal GdP di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell'art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000; rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l'atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell'imputata stante l'insufficienza della prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 - , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 20