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Ordinanza — n. 25347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of standing and non-palese legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Jamil Nasri and Hassan A3roudi Bel inadmissible. The court rejected the claim of non-legal qualification as it lacked immediate obviousness regarding the facts, and dismissed the challenge regarding confiscation because the applicants could not prove ownership of the seized glasses. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7 Cost.: Appeals based on non-legal qualification are inadmissible unless the error is immediately obvious, while challenges to confiscation require standing, which is absent if the applicant cannot prove ownership of the seized property.

Parole chiave

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non-legal qualification immediate obviousness confiscation standing ownership proof inadmissible appeal revoca della qualità di rifugiato azione di convalida del sequestro privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7 Cost.
103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103
ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rozzi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRI JAMIL nato il 03/04/1985 AJROUDI BEL HASSAN nato il 23/11/1984 avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Jamil Nasri e Hassan A3roudi Bel; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; rilevato, quanto alla censura relativa alla omessa riqualificazione giuridica del fatto, che si tratta di un motivo certamente non consentito alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 avendo a tal proposito questa Corte ormai più volte chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, dovendo invece essere esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ritenuto, quanto alla denunziata omessa motivazione in ordine alla disposta confisca, che se è vero che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr., Sez. 3 - , n. 15525 del 15/02/2019, Rozzi, Rv. 275862 - 01), si deve tuttavia rilevare che la misura di sicurezza patrimoniale aveva nel caso di specie avuto ad oggetto un paio di occhiali oggetto del sequestro eseguito in data 30.9.2021 nei confronti di "ignoti" difettando, perciò, la prova della legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre impugnazione sul punto non avendo costoro mai nemmeno allegato di essere i proprietari di "quanto in sequestro" e, pertanto, di avere diritto alla eventuale restituzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i